A seguito del mancato superamento dell’anno di prova da parte dei docenti, il MIM emette il provvedimento di dispensa dal servizio, con la conseguente preclusione alla possibilità di partecipare a futuri concorsi o di ottenere nuove nomine nella scuola pubblica per la medesima classe di concorso. Tuttavia, tali provvedimenti amministrativi si fondano su una erronea interpretazione della normativa di riferimento e risultano, pertanto, suscettibili di ricorso. Il Ministero, infatti, confonde due istituti giuridici profondamente diversi: il recesso per mancato superamento del periodo di prova e la dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento. Si tratta di fattispecie che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22466 del 26 luglio 2023, non possono essere sovrapposte, avendo presupposti, finalità e conseguenze giuridiche del tutto differenti. Il mancato superamento del periodo di prova rientra nella fisiologia del rapporto di lavoro e ...